I lavoratori che al 13/03/2013 sono incaricati dell�uso delle attrezzature di cui all�accordo Stato/Regione del 22/02/2012, devono effettuare i corsi specifici entro il 13/03/2015 L�obbligo all�abilitazione per l�uso delle attrezzature deriva dall�accordo Stato/Regioni del 22/02/2012, pubblicato il 12/03/2012 nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 60, che riguarda �L�individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali � richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonch� le modalit� per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validit� della formazione in attuazione dell�articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81�. L�accordo entra in vigore dal 13/03/2013. Per ottenere l�abilitazione l�operatore deve frequentare un apposito corso, che nel caso in specie, ovvero per la conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, ha una durata che varia da 12, 16 o 20 ore. L�abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell�attestato di abilitazione stessa, previa verifica della partecipazione al corso di aggiornamento. Il corso di aggiornamento ha la durata minima di 4 ore. Riconoscimento della formazione pregressa Alla data del 13/03/2013 sono riconosciuti i corsi gi� effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti: a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati all�accordo Stato/Regione del 22/02/2012, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell�apprendimento. L�attestato di abilitazione ha validit� 5 anni e decorre dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento; b) corsi composti di modulo teorico pratico e verifica finale dell�apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati all�accordo Stato/Regione del 22/02/2012, a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento, entro il 13/03/2015. L�attestato di abilitazione ha validit� 5 anni e decorre dalla data di aggiornamento; c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro il 13/03/2015 siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento. L�attestato di abilitazione ha validit� 5 anni e decorre dalla data di attestazione . Il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione. I lavoratori del settore agricolo che alla data 13/03/2013 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni a partire dal 13/03/2013. Norma transitoria I lavoratori che al 13/03/2013 sono incaricati dell�uso delle attrezzature di cui all�accordo Stato/Regione del 22/02/2012, devono effettuare i corsi specifici, entro il 13/03/2015. Attrezzature di lavoro per le quali � richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Dal 13/03/2013 entrano in vigore le regole per l�abilitazione Per utilizzare le attrezzature individuate nell�Accordo Stato/Regioni del 22/02/2012, scatta l�obbligo dell�abilitazione per l�operatore. Formazione obbligatoria Il 12/03/2012 � stato pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 60, l�accordo Stato/Regioni 22/02/2012, riguardante �L�individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali � richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonch� le modalit� per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validit� della formazione in attuazione dell�articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81�. L�accordo entra in vigore dal 13/03/2013. Attrezzature di lavoro per le quali � richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Dal 13/03/2013 entrano in vigore le regole per l�abilitazione: a Piattaforme di lavoro mobili elevabili Macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l�intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estendibile e da un telaio b Gru a torre Gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro c Gru mobile Autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse e che rimane stabile per effetto della gravit� d Gru per autocarro Gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che � applicato alla sommit� della colonna. La gru � montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed � progettata per caricare e scaricare il veicolo e Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 1. Carrelli semoventi a braccio telescopico: carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o pi� bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5� rispetto all�asse longitudinale del carrello 2. Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile 3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi: attrezzature semoventi dotate di uno o pi� bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile f Trattori agricoli e forestali Qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocit� massima di costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione � costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso pu� essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori g Macchine movimento terra 1. Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360� e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettato principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg 2. Escavatori a fune: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360� e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o con una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali 3. Pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico e lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg. 4. Terne: macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore 5. Autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa di 4500 kg h Pompa per calcestruzzo Dispositivo, costituito da una o pi� parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.
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